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Whistleblowing: quali sanzioni rischia l'azienda che non si adegua (fino a 50.000 euro)

Mancato canale di segnalazione, ostacoli o ritorsioni: ecco le sanzioni ANAC fino a 50.000 euro previste dal D.Lgs. 24/2023, chi vigila e chi ne risponde in azienda.

6 aprile 2026

Hai sentito parlare dell'obbligo di whistleblowing ma non hai ancora attivato il canale di segnalazione? Se la tua azienda ha raggiunto i 50 dipendenti, ogni giorno di ritardo ti espone a una sanzione concreta. Molti titolari e responsabili HR cercano su Google "whistleblowing sanzioni mancato adeguamento" proprio quando ricevono una richiesta da ANAC o quando un consulente li avverte del rischio. La buona notizia è che le sanzioni si possono evitare, e attivare un canale conforme richiede molto meno tempo di quanto pensi.

In questo articolo vediamo nel dettaglio quali sono le sanzioni whistleblowing per il mancato adeguamento, da quanto partono e fino a quanto arrivano gli importi, chi vigila, chi è il soggetto responsabile in azienda e come chiudere il rischio in modo definitivo.

Whistleblowing e sanzioni: cosa dice il D.Lgs. 24/2023

Il Decreto Legislativo 24/2023 ha recepito in Italia la direttiva europea sul whistleblowing e ha reso obbligatorio, per molte aziende private, l'attivazione di un canale interno di segnalazione degli illeciti. L'obbligo scatta per le imprese che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato).

Il canale deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione. Deve inoltre essere accompagnato da procedure formalizzate per ricevere, gestire e dare riscontro alle segnalazioni entro tempi precisi.

A vigilare sul rispetto della normativa e a irrogare le sanzioni è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Non si tratta di un obbligo "sulla carta": già nel corso del 2025 ANAC ha emesso numerose sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di enti pubblici e privati, con importi che vanno dai 10.000 ai 50.000 euro.

Quali sanzioni whistleblowing rischia l'azienda che non si adegua

L'articolo 21 del D.Lgs. 24/2023 individua diverse fattispecie sanzionate. È importante capirle una per una, perché il rischio non si limita alla semplice mancata attivazione del canale: comprende anche il modo in cui l'azienda gestisce (o non gestisce) le segnalazioni che riceve.

Mancata istituzione del canale di segnalazione

È la violazione più frequente rilevata da ANAC. Se l'azienda obbligata non ha attivato il canale interno, oppure non ha adottato procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o ancora se tali procedure non sono conformi a quelle previste dal decreto, la sanzione amministrativa va da 10.000 a 50.000 euro.

Ritorsioni verso il segnalante

Quando ANAC accerta che sono state commesse ritorsioni nei confronti di chi ha segnalato (licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti, mancate promozioni, atti discriminatori e simili), la sanzione applicata è anche in questo caso da 10.000 a 50.000 euro. È una delle aree di maggior rischio, perché il segnalante è protetto e qualsiasi misura penalizzante adottata dopo la segnalazione può essere considerata ritorsiva.

Ostacolo alla segnalazione

La stessa sanzione da 10.000 a 50.000 euro si applica quando viene accertato che il responsabile ha ostacolato la segnalazione o ha tentato di ostacolarla. Rientra in questa fattispecie anche la violazione dell'obbligo di riservatezza, ovvero la divulgazione dell'identità del segnalante o di informazioni riservate.

Mancata verifica e mancato riscontro alle segnalazioni

Non basta attivare il canale: l'azienda deve gestire le segnalazioni ricevute. Se il soggetto che gestisce le segnalazioni non svolge l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, la sanzione amministrativa è sempre compresa tra 10.000 e 50.000 euro.

In sintesi, gli importi delle principali sanzioni si possono riassumere così:

  • Mancato canale o procedure non conformi: da 10.000 a 50.000 euro
  • Ritorsioni verso il segnalante: da 10.000 a 50.000 euro
  • Ostacolo alla segnalazione o violazione della riservatezza: da 10.000 a 50.000 euro
  • Mancata gestione e verifica delle segnalazioni: da 10.000 a 50.000 euro

Esiste poi una sanzione, molto più contenuta (da 500 a 2.500 euro), a carico del segnalante nei casi di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, accertata con sentenza di responsabilità per diffamazione o calunnia. Serve a scoraggiare le segnalazioni in malafede, ma non riguarda gli obblighi organizzativi dell'azienda.

Chi vigila e chi è il responsabile in azienda

Il soggetto che vigila e irroga le sanzioni è, come detto, ANAC. L'Autorità può attivarsi sia a seguito di segnalazioni dirette dei lavoratori, sia nell'ambito della propria attività di controllo.

Sul fronte interno, la responsabilità non è generica. La normativa individua destinatari precisi a seconda della violazione:

  • Per la mancata istituzione del canale o l'adozione di procedure non conformi, risponde l'organo di indirizzo/gestione dell'ente: in concreto, l'organo amministrativo dell'azienda.
  • Per ritorsioni, ostacolo o violazione della riservatezza, risponde la persona fisica che ha materialmente commesso la condotta.
  • Per la mancata verifica e gestione delle segnalazioni, risponde il soggetto incaricato della gestione del canale.

Questo significa che il rischio non grava solo sulla società come entità astratta, ma può ricadere direttamente sulle persone: amministratori, titolari e responsabili HR a cui sono affidate la compliance e la gestione delle segnalazioni. Per chi opera nell'ufficio del personale è quindi un tema da affrontare in prima persona, non da rimandare.

Perché conviene adeguarsi subito (e non aspettare il controllo)

Oltre alla sanzione economica, il mancato adeguamento porta con sé conseguenze meno immediate ma rilevanti: danno reputazionale verso clienti e partner, difficoltà nei rapporti con la committenza pubblica e privata che richiede sempre più spesso evidenza della compliance, ed esposizione in caso di audit o certificazioni. Adeguarsi non è solo evitare una multa: è dimostrare che l'azienda ha un sistema serio di prevenzione degli illeciti.

Il punto è che adeguarsi non significa avviare un progetto lungo e costoso. Significa attivare un canale conforme, formalizzare una procedura e assegnare un responsabile della gestione. Con gli strumenti giusti si fa in poco tempo.

Come HRpro chiude il rischio sanzione con il canale whistleblowing conforme

Il modulo Whistleblowing di HRpro è pensato proprio per permettere alle PMI italiane di mettersi in regola con il D.Lgs. 24/2023 senza complicazioni tecniche. È un canale di segnalazione che nasce conforme ai requisiti che ANAC verifica:

  • Segnalazione anonima conforme al D.Lgs. 24/2023: il canale rispetta i requisiti di legge previsti per le aziende dai 50 dipendenti in su.
  • Nessun tracciamento dell'identità o dell'IP: il segnalante può inviare la segnalazione in totale riservatezza, senza che vengano registrati dati che ne rivelino l'identità.
  • Allegati anonimizzati: i documenti a supporto della segnalazione vengono gestiti in modo da non compromettere l'anonimato di chi segnala.
  • Gestione degli stati della segnalazione: ogni segnalazione viene presa in carico, tracciata e gestita fino al riscontro, proprio quell'attività di verifica e gestione la cui mancanza è anch'essa sanzionata.

In questo modo l'azienda copre i due fronti più a rischio: l'esistenza di un canale conforme e la corretta gestione delle segnalazioni ricevute. Essendo HRpro una piattaforma cloud, disponibile anche come app PWA su iOS e Android, l'attivazione è rapida e non richiede installazioni o infrastrutture dedicate.

Se stai cercando come evitare le sanzioni whistleblowing per il mancato adeguamento, il modo più efficace è attivare subito un canale che ti metta in regola. Richiedi una demo di HRpro e scopri come predisporre in poche ore il canale di segnalazione conforme, chiudendo il rischio di una multa fino a 50.000 euro.

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